AVVISO BANDO L.431/98 ART. 11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. DOMANDA. ANNUALITÀ 2026.

Dettagli della notizia

Con Determinazione Area Sociale n. 94 R.G.220 del 29/07/26 è stato approvato il bando e il modello di domanda per il contributo integrativo a valere sulle risorse assegnate al F.N. di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione anno 2026.

Data:

29 Luglio 2026

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Descrizione

Bando Permanente per l’assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione – Legge 9 dicembre 1988, n. 431, art. 11 – annualità 2026

Richiamata la Legge 9 dicembre 1988, n. 431 e, in particolare l’art. 11, con il quale è stato istituito il Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;

Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 che stabilisce i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la determinazione degli stessi;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09/07/2025 avente ad oggetto “Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i comuni. Legge 09/12/1998 n. 431, art. 11”.

Vista la Determinazione RAS del Direttore del SER n. 2222, prot. n. 35034 del 21.07.2026 avente ad oggetto “Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 – Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione nuovo bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno”;

RENDE NOTO

 che i cittadini in possesso dei requisiti sottoelencati potranno presentare domanda per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando e nei limiti delle risorse assegnate per l’annualità 2026.

Le domande dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 12:00 del 30 Ottobre 2026.

 Le domande presentate fuori termine o incomplete nella compilazione e nella documentazione da allegare, ovvero non regolarizzate entro i termini assegnati dall’Ufficio competente, saranno considerate ESCLUSE.

 Articolo 1 - Destinatari dei contributi

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di Gesico e occupate a titolo di abitazione principale.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

La residenza anagrafica nel Comune di Gesico deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell’anno al quale si riferisce il bando.

 Articolo 2 – Esclusioni dal beneficio

 Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l’intera proprietà, l’adeguatezza dell’alloggio è valutata sulla base della relativa quota.

Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell’impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all’altro coniuge in sede di separazione).

Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

In caso di decesso dell’intestatario, il contributo è riconosciuto in favore del nucleo residuo ovvero degli eredi, a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando.

Articolo 3 – Requisiti economici per ottenere i benefici

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di reddito:

Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.908,1 (€ 611,85 * 13 * 2) per l’anno 2026, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.

Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, pari ad € 17.131,00 rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

Gli importi sopra citati si riferiscono all’annualità 2026. Per le annualità successive, il competente Servizio dell’Assessorato dei Lavori pubblici comunicherà gli importi aggiornati.

 L’ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

Fascia A: l’ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l’incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l’incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

Per le fasce si fa riferimento all’ISEE ordinario o corrente in corso di validità nell’anno 2026.

Articolo 4 – Modalità di determinazione del contributo

 Ai fini della determinazione dell’ammontare massimo del contributo spettante, il canone da considerare è assunto nella misura complessivamente riferibile all’annualità considerata, al netto degli oneri accessori. In sede di determinazione del fabbisogno comunale da trasmettere alla Regione, tale importo è determinato in via previsionale sulla base del contratto o dei contratti di locazione riferiti alla medesima annualità, tenendo conto dei periodi di effettiva titolarità del contratto e delle eventuali ricevute già prodotte alla data di presentazione della domanda o sulla base delle dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Prima della liquidazione del contributo ai beneficiari, il Comune procede alla verifica a consuntivo sulla base dei canoni effettivamente corrisposti e documentati nell’anno di riferimento, rideterminando, se necessario, l’importo spettante.

Sia nella fase previsionale che in quella di consuntivo, il contributo è calcolato sul canone complessivamente considerato e non è oggetto di ulteriori riduzioni proporzionali in ragione del numero di mensilità per le quali il richiedente è stato titolare del contratto di locazione.

Il contributo si determina sottraendo dal canone complessivamente dovuto nell’anno di riferimento, come sopra individuato, il canone considerato sopportabile in relazione all’ISEE del beneficiario. Il canone sopportabile è pari al 14% dell’ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia A e al 24% dell’ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia B. Il contributo così determinato non può in ogni caso superare l’importo massimo di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B.

Ai fini della determinazione del fabbisogno comunale da trasmettere alla Regione, il Comune non tiene conto degli altri contributi o benefici percepiti dal richiedente per il pagamento del canone di locazione, ivi comprese le misure di sostegno economico erogate dall’INPS o da altri enti. Tali benefici sono considerati solo in sede di liquidazione al beneficiario. Pertanto, il Comune, prima della liquidazione ai beneficiari, acquisisce la documentazione necessaria ai fini della rideterminazione del contributo erogabile.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui al punto 2 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999). Anche in caso di applicazione degli incrementi, il contributo non può comunque superare l’importo massimo di € 3.098,74 per la Fascia A e di €.2.320,00 per la Fascia B. Considerando il fatto che l’importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l’intero fabbisogno, per ragioni di equità e parità di trattamento, si effettuerà la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A, B di cui al presente articolo.

 Articolo 5 – Requisiti che deve possedere il destinatario del contributo

 Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

  1. cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure ancora cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea purché, in quest’ultimo caso, lo straniero sia in possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno di cui al D.Lgs. 25.01.1998 286 e successive modifiche e integrazioni, ed inoltre la residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda;

Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare permesso di soggiorno.

  1. Residenza anagrafica nel Comune di Gesico;
  2. Titolarità di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà sia pubblica sia privata sita nel Comune di Gesico e occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva per tutto il periodo al quale si riferisce il contratto. Il contratto di locazione dovrà essere regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro competente;

Articolo 6 – Cumulabilità con altri contributi

 E’ ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Tale cumulo non può superare l’ammontare del contributo spettante ai sensi della L. 431/1998. La cumulabilità con altri contributi non ha rilevanza ai fini della trasmissione del fabbisogno alla Regione, ma sarà valutata dal Comune antecedentemente alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi.

Articolo 7– Modalità e termini di presentazione delle domande

 Per la richiesta del contributo gli interessati dovranno compilare l’apposito modello di domanda (e contestuale dichiarazione sostitutiva) predisposto dal Comune. Il modello di domanda e il relativo Bando sono disponibili presso l’ufficio Servizi Sociali nei giorni e orari di apertura al pubblico.

Il Bando e l’intera modulistica è altresì scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Gesico, al sito https://www.comune.gesico.su.it/

Le domande possono essere:

consegnate A MANO all’ufficio protocollo del Comune di Gesico – Via Vittorio Emanuele III n5 aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari:
Mattina: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 Pomeriggio: il Lunedi e Mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,00;
trasmesse mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo   protocollo.gesico@pec.comunas.it
  • indicando nell’oggetto “Domanda di partecipazione al bando di concorso per un contributo ad integrazione del canone di locazione anno 2026 ”. In tal caso farà fede la data e l’ora di ricezione della Il modulo di domanda e tutti i documenti allegati dovranno essere prodotti in formato PDF non modificabile.

La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, debitamente compilata e sottoscritta dall’interessato, obbligatoriamente entro le ore 12,00 del 30 Ottobre 2026.

Il termine è perentorio. Pertanto, le domande pervenute dopo tale data non verranno prese in considerazione, ossia verranno escluse.
Non è ammessa altra modalità di presentazione della domanda diversa da quella indicata.

 Alla domanda di partecipazione dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, a pena di esclusione:

  1. Documento di identità del richiedente in corso di validità;
  2. Copia del contratto di locazione;
  3. Copia della ricevuta di registrazione del contratto di locazione rilasciata dall’Agenzia  delle Entrate o della documentazione relativa al regime fiscale della cedolare secca;
  4. ISEE ordinario o corrente anno 2026 in corso di validità;
  5. Copia del titolo di soggiorno in corso di validità solo per i cittadini extra E.;
  6. Copia della documentazione (ricevute) comprovanti il pagamento del canone di affitto riferite all’annualità 2026, nella quale dovrà essere specificato quanto segue:
    1. mensilità oggetto del pagamento
    2. riferimenti all’immobile locato (Via/Piazza/numero civico)
    3. nominativo del soggetto che effettua il pagamento
    4. nominativo del beneficiario del pagamento (locatore o proprietario dell’immobile)
    5. firma leggibile del proprietario;
    6. in alternativa, per chi non fosse in grado di produrre la documentazione attestante il pagamento del canone di affitto, è possibile presentare un’apposita dichiarazione del proprietario dell’immobile, la quale attesti l’avvenuto pagamento dell’importo dei canoni di locazione dovuti. Alla dichiarazione, debitamente sottoscritta dal locatore, dovrà obbligatoriamente essere allegata fotocopia del documento di identità del locatore in corso di validità.
    7. autocertificazione relativa al percepimento o meno di altro contributo relativo al pagamento del canone di locazione e la sua quantificazione;
    8. Fotocopia del codice IBAN del conto corrente o delle carte ricaricabili, necessari per l’accredito del contributo;
    9. eventuale copia della sentenza di separazione comprensiva di omologa, rilasciata dal Tribunale;
    10. eventuale documentazione di indisponibilità del patrimonio

 Si precisa che il conto corrente o la carta ricaricabile DEVE essere intestato o cointestato a colui che ha presentato domanda di partecipazione (non sono ammessi conti correnti con codice IBAN relativi a libretti postali).

Le fotocopie delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione dovranno essere corredate per ogni mese di canone ognuna della marca da bollo da € 2,00 così come previsto dalle leggi vigenti. Nel caso in cui si effettuino i pagamenti tramite bonifico bancario le attestazioni del pagamento sono esenti dall’applicazione del bollo così come previsto dalle normative vigenti.
Le ricevute di pagamento dovranno pervenire obbligatoriamente entro il 30.01.2027.

Articolo 8 – Formazione e pubblicazione della graduatoria

L’ufficio Comunale competente procederà all’istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e la regolarità nonché il possesso dei requisiti per poter partecipare e procederà poi alla predisposizione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi per la rispettiva fascia A e fascia B.

Gli elenchi così formati saranno poi approvati con determinazione dirigenziale e verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

La pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto e dell’elenco degli esclusi sostituisce la comunicazione personale di cui agli arfl. 8 e 10 bis della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

 Articolo 9 – Controlli e sanzioni

 Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, l’Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli, puntuali o a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

In caso di dichiarazioni mendaci o inesatte, ferme restando le sanzioni penali previste dal DPR 445/2000, qualora al controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici ottenuti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

L’Amministrazione si riserva di recuperare eventuali somme concesse a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

Articolo 10 – Disposizioni Finali

 Per quanto non riportato nel presente bando si fa riferimento alla normativa Statale e Regionale in vigore.

Art. 11– Responsabile del Procedimento

 Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990 è la Dottoressa Daniela Murtas.

Art. 12 – Informativa sul trattamento dei dati personali Reg. UE 679/2016

 Il Comune di Gesico in qualità di Titolare del Trattamento, tratterà i dati personali come indicato nella informativa allegata al presente bando.

Gesico 29/07/2026

 

Ultimo aggiornamento: 30/07/2026, 14:08

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