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COME FARE PER

Albo dei Giudici Popolari

Descrizione:
E’ l’elenco delle persone idonee all’ufficio di Giudice Popolare presso la Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’Appello costituito dai nominativi dei cittadini che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. L’iscrizione all’Albo è condizione necessaria per essere designati in qualità di Giudici Popolari.

Come Fare:

Per richiedere l’iscrizione è necessario:

  • avere la cittadinanza italiana
  • godere dei diritti civili e politici
  • godere di buona condotta morale
  • avere età non inferiore ai 30 anni nè superiore ai 65 anni
  • essere in possesso del diplomadi Scuola Media di Primo Grado, per l’iscrizione all’albo dei Giudici Popolari di Corte d’Assise
  • essere in possesso del diploma di Scuola Media di Secondo Grado, di qualsiasi tipo per l’iscrizione all’albo dei Giudici Popolari di Corte d’Assise d’Appello

Non possono svolgere le funzioni di Giudice Popolare:

  • i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario
  • gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio
  • i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione


I Cittadini del Comune di Gesico, in possesso dei requisiti sopra descritti, possono presentare domanda presso l’Ufficio Elettorale o Anagrafe entro il mese di luglio di ogni anno dispari (per esempio 2019, 2021, 2023 …).

La modulistica per la domanda è disponibile presso l’Ufficio Elettorale oppure può essere scaricata sito del Comune.

I moduli per “Domanda di iscrizione nell’albo dei Giudici Popolari di Corte d’Assise e Corte d’Assise d’Appello possono essere presentati in una delle seguenti modalità:

  • Consegnati personalmente all’Ufficio Elettorale, con allegata copia documento di identità

Non è possibile fare domanda di cancellazione, salvo dimostrare di aver perso i requisiti.


Informazioni specifiche:

Aggiornamento Elenchi


1) Entro il mese di aprile di ogni anno dispari, il Sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d’assise e di Corte di Assise di appello. L’iscrizione deve essere fatta entro il 31 luglio;


2) entro il mese di giugno deve essere costituita la Commissione comunale, composta dal Sindaco, o da un suo delegato, e da 2 Consiglieri comunali;


3) entro il 30 agosto la Commissione provvede alla formazione dei due elenchi;


4) entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d’Assise;


5) a partire dall’acquisizione degli elenchi da parte del Comune, la Commissione mandamentale competente, presieduta dal Presidente della Corte d’Assise, provvede alla revisione di sua competenza;


6) una volta compilati e approvati gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale, gli elenchi sono resi noti, in ogni Comune, mediante pubblicazione all’albo pretorio e con pubblico manifesto;


7) entro 15 giorni dalla pubblicazione all’albo, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d’Assise;


8) ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d’Assise.


Il provvedimento finale del Comune può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva dell’interessato? NO


Il provvedimento finale del Comune può concludersi con un silenzio/assenso da parte del Comune? NO




Dove Rivolgersi:
Anagrafe / Stato Civile / Demografici (vedi dettaglio e orario di apertura)

Servizio elettorale

Quando:
negli anni dispari

Riferimenti Normativi:
Legge 10 aprile 1951 n. 287 “Riordinamento dei giudici di Assise”

Legge n.241 7 agosto 1990 Nuove norme il materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, art.2 comma 9-bis Conclusione del procedimento

D.P.R. 28/12/2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, Titolo IV – Cap.III Dirigenza ed incarichi.
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

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