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COME FARE PER

Rilascio Follina Venatoria

Descrizione:

Il Comune di Gesico,  rilascia l'autorizzazione per l'esercizio della caccia in Sardegna ai cacciatori residenti. Gli interessati devono presentare la richiesta di autorizzazione, in carta libera e completa della documentazione al Comune. Successivamente, l'Ufficio competente provvederà all'istruttoria ed all'eventuale rilascio dell'autorizzazione regionale alla caccia e del foglio venatorio.


Come Fare:

La durata dell'autorizzazione è di 5 anni e coincide con quella del porto d'armi (nel caso in cui il porto d'armi abbia una scadenza antecedente a quella dell'autorizzazione, quest'ultima dovrà comunque essere rinnovata alla scadenza del porto d'armi).

La validità dell'autorizzazione è subordinata al pagamento della tassa annuale di concessione regionale, valida per tutti i tipi di fucile.

Al termine dell'annata venatoria e comunque non oltre il 1 marzo, il titolare dell'autorizzazione regionale di caccia deve obbligatoriamente trasmettere al Comune Ufficio Segreteria Protocollo, il foglio venatorio debitamente compilato contenente le annotazioni sulla selvaggina abbattuta nella passata stagione venatoria.

1) domanda in carta libera redatta secondo lo schema allegato;
2) fotocopia del libretto e della licenza di porto d'armi per uso di caccia completi di tutte le loro parti;
3) fotocopia della polizza assicurativa, in corso di validità, per danni contro terzi causati dallo svolgimento dell'attività venatoria;
4) fotocopia del tesserino regionale per l'esercizio dell'attività venatoria rilasciato;
5) originale dell'attestazione del versamento della tassa di concessione regionale per l'esercizio della caccia pari a 25 euro

Si ricorda inoltre a tutti i cacciatori in possesso del tesserino regionale per l’esercizio della caccia, che ai sensi dell’art. 10 (in cui è descritta la prassi relativa al rilascio e alla compilazione del foglio venatorio) del Decreto Assessore della Difesa dell'Ambiente n° 30 del 23.07.2012, a partire dalla stagione venatoria 2012/2013, sono tenuti annualmente a:

  1. Ritirare presso il comune di residenza il nuovo foglio venatorio che vale per la sola stagione venatoria in essere.
  2. Consegnare al comune di residenza, entro il 1° marzo di ogni anno (a far data dal 01/03/2013), l’originale del foglio cartaceo debitamente compilato in ogni sua parte;
  3. consegnare al Comune di residenza, entro il 1° marzo di ogni anno (a far data dal 1/3/2013), il foglio elettronico editabile in formato excel (scaricabile dal sito della RAS e reso disponibile nel sito istituzionale del Comune di residenza) nel quale dovranno essere riportati fedelmente tutti i dati contrassegnati nel cartaceo.
In caso di mancata consegna, o anche d’incompleta trascrizione dei dati in tali schede, sarà applicata la sanzione di cui all’art. 74, comma 5, della L.R. 23/98. In caso di deterioramento o smarrimento del foglio, il cacciatore per ottenere il duplicato dovrà rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di avere provveduto alla relativa denuncia all’autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei Carabinieri.
Il foglio del libretto venatorio è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un foglio è perseguibile ai sensi di legge.
Se il cacciatore ritira il foglio e non va a caccia, è comunque obbligato a restituirlo al Comune di residenza entro il 1° marzo di ogni anno (barrando le due pagine del foglio con una linea diagonale) congiuntamente al foglio elettronico editabile in excel nel quale i campi saranno vuoti.
Informazioni specifiche:
SONO NECESSARI LA RESIDENZA NEL COMUNE DI GESICO E IL POSSESSO DELLA LICENZA DEL PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA.  Dal 2009 il contributo regionale sulla caccia è pari a 25 euro

Dove Rivolgersi:
Affari generali (vedi dettaglio e orario di apertura)

Quando:

L'autorizzazione regionale all’esercizio della caccia può essere chiesta in qualunque momento.


Riferimenti Normativi:
Per esercizio di caccia si intende, in base alla normativa di riferimento (Legge 11.02.1992 n. 157) ogni atto diretto all'uccisione o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi indicati all’art. 13 della Legge 157/1992. E' considerato altresì esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo, in attitudine di ricerca o di attesa della fauna selvatica.
L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito della licenza di porto di fucile per uso caccia e di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi nel rispetto dei minimi previsti dalla legge.

Per esercitare l'attività venatoria è altresì necessario essere muniti del tesserino regionale.
Il tesserino di cui al comma precedente è predisposto dalla Giunta Regionale e rilasciato tramite il Comune nel quale il cacciatore è residente previa riconsegna di quello dell'annata precedente, salvi i casi del primo anno di caccia e di smarrimento del documento denunciato all'autorità competente.

I Comuni compilano l'elenco dei cacciatori ai quali rilasciano il tesserino e inviano alla Giunta regionale i tesserini da questa richiesta per la redazione delle statistiche e dei controlli.

Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

Documenti allegati:
File pdfrichiesta autorizzazione regionale caccia (18,97 KB)

File pdfrichiesta nuovo foglio caccia (5,08 KB)