La durata dell'autorizzazione è di 5 anni e coincide con quella del porto d'armi (nel caso in cui il porto d'armi abbia una scadenza antecedente a quella dell'autorizzazione, quest'ultima dovrà comunque essere rinnovata alla scadenza del porto d'armi).
La validità dell'autorizzazione è subordinata al pagamento della tassa annuale di concessione regionale, valida per tutti i tipi di fucile.
Al termine dell'annata venatoria e comunque non oltre il 1 marzo, il titolare dell'autorizzazione regionale di caccia deve obbligatoriamente trasmettere al Comune Ufficio Segreteria Protocollo, il foglio venatorio debitamente compilato contenente le annotazioni sulla selvaggina abbattuta nella passata stagione venatoria.
1) domanda in carta libera redatta secondo lo schema allegato;
2) fotocopia del libretto e della licenza di porto d'armi per uso di caccia completi di tutte le loro parti;
3) fotocopia della polizza assicurativa, in corso di validità, per danni contro terzi causati dallo svolgimento dell'attività venatoria;
4) fotocopia del tesserino regionale per l'esercizio dell'attività venatoria rilasciato;
5) originale dell'attestazione del versamento della tassa di concessione regionale per l'esercizio della caccia pari a 25 euro
Si ricorda inoltre a tutti i cacciatori in possesso del tesserino regionale per l’esercizio della caccia, che ai sensi dell’art. 10 (in cui è descritta la prassi relativa al rilascio e alla compilazione del foglio venatorio) del Decreto Assessore della Difesa dell'Ambiente n° 30 del 23.07.2012, a partire dalla stagione venatoria 2012/2013, sono tenuti annualmente a:
- Ritirare presso il comune di residenza il nuovo foglio venatorio che vale per la sola stagione venatoria in essere.
- Consegnare al comune di residenza, entro il 1° marzo di ogni anno (a far data dal 01/03/2013), l’originale del foglio cartaceo debitamente compilato in ogni sua parte;
- consegnare al Comune di residenza, entro il 1° marzo di ogni anno (a far data dal 1/3/2013), il foglio elettronico editabile in formato excel (scaricabile dal sito della RAS e reso disponibile nel sito istituzionale del Comune di residenza) nel quale dovranno essere riportati fedelmente tutti i dati contrassegnati nel cartaceo.
In caso di mancata consegna, o anche d’incompleta trascrizione dei dati in tali schede, sarà applicata la sanzione di cui all’art. 74, comma 5, della L.R. 23/98. In caso di deterioramento o smarrimento del foglio, il cacciatore per ottenere il duplicato dovrà rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di avere provveduto alla relativa denuncia all’autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei Carabinieri.
Il foglio del libretto venatorio è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un foglio è perseguibile ai sensi di legge.
Se il cacciatore ritira il foglio e non va a caccia, è comunque obbligato a restituirlo al Comune di residenza entro il 1° marzo di ogni anno (barrando le due pagine del foglio con una linea diagonale) congiuntamente al foglio elettronico editabile in excel nel quale i campi saranno vuoti.